Art. 56 disp. att. c.p.p. Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Ai fini previsti dall’articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresì se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.