Art. 47 disp. att. c.p.p. Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell’articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall’interessato.