Art. 53 disp. att. c.p.p. Sanzione pecuniaria inflitta all’interprete nel corso delle indagini preliminari
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.