Art. 53 disp. att. c.p.p. Sanzione pecuniaria inflitta all’interprete nel corso delle indagini preliminari

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.