Art. 43 disp. att. c.p.p. Autorizzazione al rilascio di copia di atti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.