Art. 58 disp. att. c.p.p. Informazione all’imputato detenuto legittimamente assente

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il direttore dell’istituto annota nel registro indicato nell’articolo 57 data, ora e modalità dell’informazione prevista dall’articolo 156 comma 2 del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.