Art. 48 disp. att. c.p.p. Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.