Art. 62 disp. att. c.p.p. Indicazione delle generalità del domiciliatario

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nell’eleggere il domicilio a norma dell’articolo 162 del codice, l’imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.