Art. 55 disp. att. c.p.p. Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Alla spedizione del telegramma previsto dall’articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma... previsto dall’articolo 149 comma 2 del codice, con l’indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell’ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.