Art. 61 disp. att. c.p.p. Documentazione delle nuove ricerche dell’imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell’articolo 159 del codice, ne fa relazione all’autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.