Art. 50 disp. att. c.p.p. Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell’articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.