Art. 52 disp. att. c.p.p. Citazione dell’interprete

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all’interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l’interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.