Art. 45-ter disp. att. c.p.p. Giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. A seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l’invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1, del codice.
Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.