Art. 59 disp. att. c.p.p. Secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nel caso previsto dall’articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l’ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell’articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.