Art. 39 disp. att. c.p.p. Autenticazione della sottoscrizione di atti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell’ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.