Art. 57 disp. att. c.p.p. Rifiuto di ricezione dell’atto notificato all’imputato detenuto

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Gli atti che l’imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell’istituto a norma dell’articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l’imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.