Art. 45 disp. att. c.p.p. Relazione nel procedimento in camera di consiglio
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.