Art. 42 disp. att. c.p.p. Trasmissione a distanza di copia di atti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.