Art. 40 disp. att. c.p.p. Copia dell’atto che surroga l’originale mancante
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel caso previsto dall’articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell’atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell’originale distrutto, smarrito o sottratto.