Art. 41 disp. att. c.p.p. Atto ricostituito

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando si procede a norma dell’articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull’atto ricostituito sono indicati gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.