1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1989
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 113 disp. att. c.p.p. estende agli agenti di polizia giudiziaria, nei casi di particolare necessità e urgenza, il potere di compiere atti che il codice riserva agli ufficiali. Il codice distingue infatti tra ufficiali (ad esempio ispettori, sottufficiali, commissari) e agenti (ad esempio agenti, carabinieri semplici, appartenenti alla polizia municipale con questa qualifica) ai sensi dell’art. 57 c.p.p.; le perquisizioni d’iniziativa (art. 352 c.p.p.) e gli accertamenti urgenti e il sequestro (art. 354, commi 2 e 3, c.p.p.) sono attribuiti ai soli ufficiali. La norma, in vigore dal 24 ottobre 1989 e mai modificata, evita che la prova vada perduta quando sul posto non c’è un ufficiale e l’intervento non può essere rinviato.
Contenuto della disposizione
Gli atti consentiti sono quelli degli artt. 352 e 354, commi 2 e 3, c.p.p.: perquisizioni personali e locali in flagranza o in caso di evasione o di esecuzione di misure; accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose; conservazione dei dati informatici; sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti; accertamenti e rilievi sulle persone diversi dall’ispezione personale. Il presupposto è la particolare necessità e urgenza, che si aggiunge al pericolo di alterazione o dispersione già richiesto dall’art. 354 c.p.p.: occorre che l’attesa di un ufficiale comprometta l’atto.
Restano ferme le garanzie previste per gli atti compiuti dagli ufficiali: l’avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), la verbalizzazione (art. 357 c.p.p.), la trasmissione al pubblico ministero e la convalida del sequestro entro i termini dell’art. 355 c.p.p.
Profili applicativi
Il campo di applicazione più frequente è l’accertamento alcolemico su strada, che la giurisprudenza considera atto per sua natura urgente e indifferibile, perché il trascorrere del tempo altera il dato da misurare: per questo può essere eseguito anche da agenti, tipicamente della polizia locale. Altro caso ricorrente è il sequestro di cose costituenti corpo del reato rinvenute in flagranza da agenti.
Quando l’atto è compiuto da un agente, il giudice deve verificare che sussistessero necessità e urgenza; tuttavia il difetto di tale presupposto non comporta di regola l’inutilizzabilità, perché non si tratta di prova vietata: il vizio si risolve, al più, in una nullità relativa da eccepire tempestivamente, e il sequestro del corpo del reato, atto dovuto, resta comunque legittimo se convalidato. Nel verbale conviene sempre dare conto delle ragioni dell’urgenza e dell’indisponibilità di un ufficiale.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione penale, sez. IV, 13 maggio 2025, n. 17877: l’accertamento alcolemico è atto urgente e indifferibile, per la naturale alterabilità del dato da rilevare, e rientra quindi nella deroga dell’art. 113 disp. att. c.p.p.; può essere eseguito dagli agenti di polizia giudiziaria.
Cassazione penale, sez. IV, 1° ottobre 2012, n. 38001: l’alcoltest eseguito da agenti anziché da ufficiali non è prova vietata ex art. 191 c.p.p.; l’eventuale vizio integra al più una nullità non assoluta, da dedurre tempestivamente.
Cassazione penale, sez. II, 8 febbraio 2007, n. 5651: in caso di sequestro del corpo del reato operato d’iniziativa da agenti, il giudice deve verificare che essi abbiano agito in una situazione di necessità e urgenza, presupposto di legittimità dell’atto.
Cassazione penale, sez. IV, 20 marzo 1996, n. 613: è legittima la convalida del sequestro probatorio eseguito da un agente fuori dai casi di necessità e urgenza, quando le cose sequestrate costituiscono corpo del reato.
Cassazione penale, sez. III, 30 agosto 2022, n. 31930: gli appartenenti alla polizia municipale con qualifica di agenti di polizia giudiziaria possono intervenire per reati di qualsiasi genere commessi in loro presenza e che richiedano un pronto intervento; il giudice verifica la necessità e l’urgenza del sequestro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Rapporti con altre norme
L’articolo integra gli artt. 352 e 354 c.p.p., che individuano gli atti, e l’art. 57 c.p.p., che distingue ufficiali e agenti. Il successivo art. 114 disp. att. c.p.p. impone l’avvertimento sulla facoltà di assistenza difensiva, che l’art. 356 c.p.p. riconosce al difensore senza diritto di preavviso. Il sequestro è soggetto alla convalida dell’art. 355 c.p.p. e al riesame dell’art. 324 c.p.p.; la documentazione segue l’art. 357 c.p.p. In materia stradale il raccordo è con l’art. 186 del codice della strada sugli accertamenti dello stato di ebbrezza.
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Inquadramento e ratio
L’art. 113 disp. att. c.p.p. estende agli agenti di polizia giudiziaria, nei casi di particolare necessità e urgenza, il potere di compiere atti che il codice riserva agli ufficiali. Il codice distingue infatti tra ufficiali (ad esempio ispettori, sottufficiali, commissari) e agenti (ad esempio agenti, carabinieri semplici, appartenenti alla polizia municipale con questa qualifica) ai sensi dell’art. 57 c.p.p.; le perquisizioni d’iniziativa (art. 352 c.p.p.) e gli accertamenti urgenti e il sequestro (art. 354, commi 2 e 3, c.p.p.) sono attribuiti ai soli ufficiali. La norma, in vigore dal 24 ottobre 1989 e mai modificata, evita che la prova vada perduta quando sul posto non c’è un ufficiale e l’intervento non può essere rinviato.
Contenuto della disposizione
Gli atti consentiti sono quelli degli artt. 352 e 354, commi 2 e 3, c.p.p.: perquisizioni personali e locali in flagranza o in caso di evasione o di esecuzione di misure; accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose; conservazione dei dati informatici; sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti; accertamenti e rilievi sulle persone diversi dall’ispezione personale. Il presupposto è la particolare necessità e urgenza, che si aggiunge al pericolo di alterazione o dispersione già richiesto dall’art. 354 c.p.p.: occorre che l’attesa di un ufficiale comprometta l’atto.
Restano ferme le garanzie previste per gli atti compiuti dagli ufficiali: l’avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), la verbalizzazione (art. 357 c.p.p.), la trasmissione al pubblico ministero e la convalida del sequestro entro i termini dell’art. 355 c.p.p.
Profili applicativi
Il campo di applicazione più frequente è l’accertamento alcolemico su strada, che la giurisprudenza considera atto per sua natura urgente e indifferibile, perché il trascorrere del tempo altera il dato da misurare: per questo può essere eseguito anche da agenti, tipicamente della polizia locale. Altro caso ricorrente è il sequestro di cose costituenti corpo del reato rinvenute in flagranza da agenti.
Quando l’atto è compiuto da un agente, il giudice deve verificare che sussistessero necessità e urgenza; tuttavia il difetto di tale presupposto non comporta di regola l’inutilizzabilità, perché non si tratta di prova vietata: il vizio si risolve, al più, in una nullità relativa da eccepire tempestivamente, e il sequestro del corpo del reato, atto dovuto, resta comunque legittimo se convalidato. Nel verbale conviene sempre dare conto delle ragioni dell’urgenza e dell’indisponibilità di un ufficiale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’articolo integra gli artt. 352 e 354 c.p.p., che individuano gli atti, e l’art. 57 c.p.p., che distingue ufficiali e agenti. Il successivo art. 114 disp. att. c.p.p. impone l’avvertimento sulla facoltà di assistenza difensiva, che l’art. 356 c.p.p. riconosce al difensore senza diritto di preavviso. Il sequestro è soggetto alla convalida dell’art. 355 c.p.p. e al riesame dell’art. 324 c.p.p.; la documentazione segue l’art. 357 c.p.p. In materia stradale il raccordo è con l’art. 186 del codice della strada sugli accertamenti dello stato di ebbrezza.