Art. 130-bis disp. att. c.p.p. Separazione dei procedimenti in fase di indagine

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il pubblico ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell’articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice.

Testo in vigore dal 21 gennaio 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.