Art. 122 disp. att. c.p.p. Trasmissione della richiesta di convalida

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con la richiesta di convalida prevista dall’articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell’articolo 384 comma 1 del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.