Art. 126 disp. att. c.p.p. Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel caso previsto dall’articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.