Art. 110-ter disp. att. c.p.p. Informazione sulle iscrizioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.