Art. 105 disp. att. c.p.p. Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con il regolamento previsto dall’articolo 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.