Art. 124 disp. att. c.p.p. Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l’assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.