Art. 131 disp. att. c.p.p. Deposito degli atti per l’udienza preliminare
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell’articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.