Art. 131-bis disp. att. c.p.p. Liberazione dell’imputato prosciolto
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 154- bis.