Art. 109 disp. att. c.p.p. Ricezione della notizia di reato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.