Art. 109 disp. att. c.p.p. Ricezione della notizia di reato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.