Art. 108-bis disp. att. c.p.p. Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall’articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.

Testo in vigore dal 8 agosto 1992

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.