Art. 114 disp. att. c.p.p. Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 114 disp. att. c.p.p. impone alla polizia giudiziaria, quando compie gli atti indicati dall’art. 356 c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. L’art. 356 c.p.p. riconosce al difensore il diritto di assistere alle perquisizioni, agli accertamenti urgenti e ai sequestri compiuti d’iniziativa dalla polizia, ma senza diritto di preavviso, data l’urgenza. L’avvertimento colma questo vuoto: consente all’interessato, che di regola non conosce le regole processuali, di sapere di poter chiamare subito un avvocato. La norma è in vigore dal 24 ottobre 1989 e non è stata modificata.
Contenuto della disposizione
Gli atti interessati sono quelli dell’art. 356 c.p.p.: perquisizioni d’iniziativa (art. 352 c.p.p.), accertamenti urgenti, rilievi e sequestri (art. 354 c.p.p.), apertura immediata del plico autorizzata dal pubblico ministero (art. 353, comma 2, c.p.p.). Destinataria è la persona già sottoposta alle indagini e presente all’atto. L’avviso non richiede formule sacramentali, ma deve essere idoneo allo scopo: espressioni generiche come «notiziato dei diritti di legge» non bastano. La polizia giudiziaria non è tenuta a ricevere la nomina né a designare un difensore d’ufficio, né ad attendere l’arrivo del difensore oltre quanto consentito dall’urgenza dell’atto.
Profili applicativi
Il terreno principale è l’alcoltest e, più in generale, l’accertamento del tasso alcolemico o dell’assunzione di stupefacenti alla guida: anche quando il prelievo è eseguito da una struttura sanitaria su richiesta della polizia, l’avviso spetta alla polizia giudiziaria. L’omissione dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, lett. c, c.p.p.). Dopo le Sezioni Unite del 2015 l’eccezione spetta al difensore e può essere sollevata fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; nel procedimento per decreto, entro la sentenza che segue l’opposizione. Se proposta per la prima volta in appello è tardiva, e la nullità si sana anche quando la parte ha accettato gli effetti dell’atto, ad esempio consentendo all’acquisizione dell’accertamento.
L’obbligo non si estende agli atti compiuti su delega del pubblico ministero né al sequestro preventivo d’urgenza, che è sottoposto al controllo del giudice; non riguarda neppure l’attività informativa generica della polizia che non si concretizzi negli atti tipici degli artt. 352 e 354 c.p.p. La prova dell’avvenuto avviso risulta dal verbale, che fa fede fino a querela di falso, e può essere fornita anche con la testimonianza dell’operante.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione dà attuazione all’art. 356 c.p.p. e presuppone gli atti degli artt. 352, 353 e 354 c.p.p.; per gli atti del pubblico ministero valgono invece gli avvisi dell’art. 365 c.p.p. Il regime dell’invalidità è quello degli artt. 178, 180, 182 e 183 c.p.p.; la documentazione segue l’art. 357 c.p.p. In materia di circolazione stradale si collega agli artt. 186 e 187 del codice della strada. L’art. 113 disp. att. c.p.p. estende agli agenti, in caso di urgenza, gli atti cui l’avviso si riferisce.