Art. 112 disp. att. c.p.p. Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilita

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l’attività di indagine prevista dall’articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

Testo in vigore dal 23 agosto 1995

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.