Art. 119 disp. att. c.p.p. Annotazione di atti del pubblico ministero
1. Per le annotazioni previste dall’articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 115 comma 1.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1989
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.