Art. 119 disp. att. c.p.p. Annotazione di atti del pubblico ministero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Per le annotazioni previste dall’articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 115 comma 1.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.