Art. 117 disp. att. c.p.p. Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le disposizioni previste dall’articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l’accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.