Art. 106 disp. att. c.p.p. Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel caso previsto dall’articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.