Art. 107 disp. att. c.p.p. Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell’autore del reato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall’autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto.
2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l’esito delle indagini.