Art. 132-bis disp. att. c.p.p. Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.(77)
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (77)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l’art. 30, comma 3) che “All’articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 132-bis disp. att. c.p.p. individua i processi cui va assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli d’udienza e nella trattazione. Davanti al numero dei procedimenti pendenti, che non consente di celebrarli tutti in tempi ragionevoli, il legislatore ha scelto di fissare per legge i criteri di precedenza, sottraendoli alla sola discrezionalità dei singoli uffici. La norma bilancia l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), privilegiando i reati più gravi o di maggiore allarme sociale e le situazioni in cui la libertà personale dell’imputato è già compressa.
La disposizione è stata riscritta dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e ampliata più volte, soprattutto per i reati di violenza domestica e di genere; l’attuale formulazione è in vigore dal 9 dicembre 2023, a seguito della legge 24 novembre 2023, n. 168.
Contenuto della disposizione
Il primo comma elenca le categorie prioritarie: i delitti dell’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e quelli di criminalità organizzata, anche terroristica (lett. a); i delitti di violenza domestica e di genere, tra cui maltrattamenti (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), violenza sessuale (artt. 609-bis e seguenti c.p.), diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.), violazione dei provvedimenti di allontanamento (art. 387-bis c.p.), costrizione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) e lesioni personali nelle ipotesi aggravate espressamente richiamate (lett. a-bis); omicidio e lesioni colposi commessi nell’eccesso di legittima difesa domiciliare (lett. a-ter); i delitti in materia di sicurezza sul lavoro, circolazione stradale e immigrazione, e quelli puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (lett. b); i processi a carico di imputati detenuti, anche per altro reato (lett. c), o già sottoposti ad arresto, fermo o misura cautelare personale (lett. d); quelli con contestazione della recidiva reiterata (lett. e); i giudizi direttissimi e immediati (lett. f); alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, come concussione e corruzione (lett. f-bis).
Il secondo comma affida ai dirigenti degli uffici giudicanti l’adozione dei provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la rapida definizione dei processi prioritari.
Profili applicativi
La norma ha natura organizzativa e si rivolge anzitutto ai capi degli uffici, che la traducono nei criteri di formazione dei ruoli e nei programmi di gestione. La sua inosservanza non produce di per sé nullità degli atti: l’ordine di trattazione dei processi ha carattere ordinatorio e la Corte di cassazione ha precisato che la priorità non impedisce il rinvio anche dei processi privilegiati, quando lo richiedano le scelte organizzative.
Il criterio di priorità rileva però come parametro di valutazione: ad esempio, nel bilanciare il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale con l’interesse alla celebrazione del processo, il giudice può dare la precedenza al processo con imputato detenuto. Quanto ai rinvii dei processi non prioritari disposti in base alla disciplina transitoria del 2008, la loro incidenza sulla prescrizione era subordinata alla mancata opposizione dell’imputato e a un limite massimo complessivo di diciotto mesi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione dialoga con l’art. 112 Cost. e con l’art. 111 Cost., e con l’art. 3-bis disp. att. c.p.p., che chiede agli uffici del pubblico ministero criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, coordinati con quelli giudicanti. Il catalogo richiama numerose norme del codice penale e l’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.; il rito direttissimo e immediato (artt. 449 e 453 c.p.p.) è prioritario per definizione. La disciplina della sospensione della prescrizione è contenuta nell’art. 159 c.p.; l’ordine dei ruoli è disciplinato anche dalle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari.