Art. 121 disp. att. c.p.p. Liberazione dell’arrestato o del fermato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di misure coercitive.

2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l’udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.