Art. 123 disp. att. c.p.p. Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Salvo quanto previsto dall’art.121, nonché dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 558 del codice.

Testo in vigore dal 21 febbraio 2012

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.