Art. 335 c.p. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 335 c.p. punisce la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. È la figura colposa che accompagna l’art. 334 c.p., il quale punisce invece la sottrazione o il danneggiamento dolosi delle cose sequestrate. Collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, la norma tutela l’efficacia del vincolo imposto dall’autorità sulla cosa e, attraverso di esso, le finalità probatorie, cautelari o sanzionatorie che il sequestro persegue.

Il testo attuale risale alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha riformulato gli artt. 334 e 335 c.p. limitandoli ai sequestri penali e amministrativi; la tutela dei beni pignorati o sottoposti a sequestro civile è oggi affidata all’art. 388 c.p. La pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309 euro, importo che deriva dalla conversione della somma originariamente espressa in lire.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: chi ha in custodia la cosa sequestrata, cioè il custode nominato dall’autorità, che può essere anche il proprietario. È un reato proprio: chi non è custode può rispondere, eventualmente, dell’art. 334 c.p. o di altri reati.
  • Oggetto: una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (probatorio, preventivo o conservativo) o dall’autorità amministrativa, come avviene di frequente per i veicoli ai sensi del codice della strada.
  • Condotte: cagionare per colpa la distruzione o la dispersione della cosa, oppure agevolarne per colpa la sottrazione o la soppressione da parte di altri.
  • Elemento soggettivo: la colpa, consistente nella violazione degli obblighi di diligenza propri del custode (vigilanza, conservazione, tempestiva segnalazione all’autorità della perdita della cosa).
  • Pena e procedibilità: reclusione fino a sei mesi o multa fino a 309 euro; procedibilità d’ufficio. Data l’entità della pena, il reato rientra di regola tra quelli per i quali può operare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

Profili applicativi

Il caso più frequente è quello del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia al proprietario, che poi risulta scomparso. La giurisprudenza ritiene che il custode che non denuncia la sparizione, né informa l’autorità di non avere più la disponibilità del mezzo, violi il dovere di custodia e agevoli colposamente la sottrazione, impedendo il recupero del bene.

Diverso è il caso della circolazione abusiva del veicolo sequestrato: per il custode che circola con il mezzo, o che per colpa ne consente la circolazione da parte di terzi, opera il principio di specialità tra norma penale e norma amministrativa (art. 9 della legge n. 689 del 1981), sicché si applica solo la sanzione amministrativa dell’art. 213, comma 4, del codice della strada.

Quanto al tempus commissi delicti, decisivo per la prescrizione, la Corte ammette che il momento consumativo possa essere fatto coincidere con quello dell’accertamento, salvo che l’imputato fornisca prova rigorosa di circostanze che rendano almeno dubbia l’epoca del fatto. Per la difesa è dunque essenziale documentare quando la cosa è venuta meno e le cautele adottate.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 28 ottobre 2010, n. 1963: tra norma penale e norma amministrativa che sanzionano lo stesso fatto si applica solo quella speciale, individuata con il confronto tra le fattispecie astratte; chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo commette soltanto l’illecito dell’art. 213, comma 4, del codice della strada e non il delitto dell’art. 334 c.p.
  • Cassazione penale, sez. VI, 19 novembre 2014, n. 4197: il custode che per colpa agevola la circolazione abusiva da parte di terzi del veicolo sottoposto a sequestro e fermo amministrativo non commette il reato dell’art. 335 c.p., ma concorre colposamente nell’illecito amministrativo del codice della strada.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 luglio 2026, n. 28236: la mancata denuncia della sottrazione del veicolo sequestrato da parte del custode integra violazione del dovere di custodia e condotta agevolatrice della sottrazione, perché impedisce il recupero del bene; il momento consumativo può coincidere con quello dell’accertamento, salvo prova contraria rigorosa. Ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. VI, 2 settembre 2026, n. 32638: i principi sulla prevalenza della sanzione amministrativa riguardano la sola ipotesi della circolazione abusiva con il veicolo sequestrato; non si estendono alla sottrazione colposa del veicolo contestata al proprietario custode in assenza di circolazione. Ricorso inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 335 c.p. è la figura colposa corrispondente all’art. 334 c.p., che punisce la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento dolosi della cosa sequestrata, con pene diverse a seconda che il fatto sia commesso dal custode, dal proprietario custode o dal proprietario non custode. Per le cose pignorate o sottoposte a sequestro giudiziario o conservativo in sede civile si applica l’art. 388 c.p. Con riguardo ai veicoli, la disciplina va coordinata con gli artt. 213 e 214 del codice della strada e con l’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che regola il concorso tra illecito penale e illecito amministrativo. La violazione dei sigilli apposti sulla cosa integra il diverso reato dell’art. 349 c.p.