Art. 335 c.p. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 335 c.p. punisce la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. È la figura colposa che accompagna l’art. 334 c.p., il quale punisce invece la sottrazione o il danneggiamento dolosi delle cose sequestrate. Collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, la norma tutela l’efficacia del vincolo imposto dall’autorità sulla cosa e, attraverso di esso, le finalità probatorie, cautelari o sanzionatorie che il sequestro persegue.
Il testo attuale risale alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha riformulato gli artt. 334 e 335 c.p. limitandoli ai sequestri penali e amministrativi; la tutela dei beni pignorati o sottoposti a sequestro civile è oggi affidata all’art. 388 c.p. La pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309 euro, importo che deriva dalla conversione della somma originariamente espressa in lire.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il caso più frequente è quello del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia al proprietario, che poi risulta scomparso. La giurisprudenza ritiene che il custode che non denuncia la sparizione, né informa l’autorità di non avere più la disponibilità del mezzo, violi il dovere di custodia e agevoli colposamente la sottrazione, impedendo il recupero del bene.
Diverso è il caso della circolazione abusiva del veicolo sequestrato: per il custode che circola con il mezzo, o che per colpa ne consente la circolazione da parte di terzi, opera il principio di specialità tra norma penale e norma amministrativa (art. 9 della legge n. 689 del 1981), sicché si applica solo la sanzione amministrativa dell’art. 213, comma 4, del codice della strada.
Quanto al tempus commissi delicti, decisivo per la prescrizione, la Corte ammette che il momento consumativo possa essere fatto coincidere con quello dell’accertamento, salvo che l’imputato fornisca prova rigorosa di circostanze che rendano almeno dubbia l’epoca del fatto. Per la difesa è dunque essenziale documentare quando la cosa è venuta meno e le cautele adottate.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 335 c.p. è la figura colposa corrispondente all’art. 334 c.p., che punisce la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento dolosi della cosa sequestrata, con pene diverse a seconda che il fatto sia commesso dal custode, dal proprietario custode o dal proprietario non custode. Per le cose pignorate o sottoposte a sequestro giudiziario o conservativo in sede civile si applica l’art. 388 c.p. Con riguardo ai veicoli, la disciplina va coordinata con gli artt. 213 e 214 del codice della strada e con l’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che regola il concorso tra illecito penale e illecito amministrativo. La violazione dei sigilli apposti sulla cosa integra il diverso reato dell’art. 349 c.p.