Art. 334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.(91)

2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1981

Note di aggiornamento

Aggiornamento (83)

Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d che è concessa amnistia “per il reato previsto dal primo comma dell’art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

Aggiornamento (91)

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e che è concessa amnistia “per il reato previsto dal primo comma dell’articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 334 c.p. punisce la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. È collocato tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, perché il custode di beni sequestrati svolge una funzione pubblica di conservazione. Il bene tutelato è l’efficacia del vincolo di indisponibilità imposto dall’autorità: il sequestro serve a garantire la prova, la confisca o il pagamento delle sanzioni, e la sua violazione frustra queste finalità.

Il testo vigente deriva dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha riformulato la norma distinguendo tre ipotesi secondo la posizione dell’autore rispetto alla cosa. Per i beni pignorati o sottoposti a sequestro civile opera invece l’art. 388 c.p.

Contenuto della disposizione

  • Custode non proprietario (primo comma): chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sequestrata affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 516 euro. Il dolo è specifico: il fine di favorire il proprietario distingue la fattispecie dal peculato, che il custode, investito di una funzione pubblica, commetterebbe appropriandosi del bene per sé.
  • Proprietario custode (secondo comma): se il fatto è commesso dal proprietario cui la cosa è stata affidata in custodia, la pena è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 a 309 euro. Basta il dolo generico, cioè la consapevolezza di agire contro il vincolo.
  • Proprietario non custode (terzo comma): se il fatto è commesso dal proprietario della cosa non affidata alla sua custodia, la pena è la reclusione da un mese a un anno e la multa fino a 309 euro.

Le condotte sono alternative: la sottrazione (spostamento del bene fuori dalla sfera di controllo del custode o dell’autorità), la soppressione, la distruzione, la dispersione e il deterioramento. Il presupposto è un sequestro validamente disposto e conosciuto dall’agente. Il reato è procedibile d’ufficio. La nozione di proprietario va intesa in senso ampio, comprendendo chi ha la reale disponibilità del bene e ne è l’effettivo utilizzatore.

Profili applicativi

La casistica più frequente riguarda i veicoli sequestrati. Per quelli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del codice della strada, la circolazione abusiva integra soltanto l’illecito amministrativo previsto da quella norma, speciale rispetto all’art. 334 c.p.; se invece il sequestro è penale, resta applicabile il delitto. Altrettanto ricorrenti sono i casi di beni sequestrati in materia edilizia, ambientale o fiscale, di merci contraffatte, di animali, nei quali il custode trasferisce, utilizza o lascia deteriorare il bene.

Ai fini difensivi occorre verificare la qualità dell’imputato (custode, proprietario, terzo), da cui dipendono la fattispecie applicabile e il tipo di dolo richiesto; l’effettiva conoscenza del vincolo e dei doveri di custodia, risultante normalmente dal verbale di affidamento; la natura del sequestro (penale o amministrativo). Il reato si presta, nei casi di modesto valore del bene, all’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), da valutare anche alla luce dell’esito del procedimento cui il sequestro era collegato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 28 ottobre 2010, n. 1963: tra norma penale e norma amministrativa che sanzionano lo stesso fatto prevale quella speciale; la circolazione abusiva del proprietario o custode con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del codice della strada integra solo l’illecito amministrativo previsto da quella norma e non il delitto dell’art. 334 c.p.
  • Cassazione penale, sez. VI, 11 agosto 2026, n. 30652: il rapporto di specialità con l’art. 213 del codice della strada riguarda solo il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, sicché la sottrazione di un bene sotto sequestro penale resta delitto; il dolo specifico del primo comma serve a distinguere la condotta del custode non proprietario dal peculato. La Corte ha però annullato con rinvio per l’omessa valutazione della particolare tenuità del fatto, dato il modesto valore del bene.
  • Cassazione penale, sez. VI, 1° aprile 2026, n. 12322: il dolo del primo comma, commesso al solo scopo di favorire il proprietario, è specifico e va dimostrato, mentre quello del secondo comma, riferito al proprietario, è generico; la qualità di proprietario va intesa in senso ampio, come reale disponibilità e utilizzo del bene, e il giudice deve accertarla. La sentenza è stata annullata con rinvio.

Rapporti con altre norme

L’art. 335 c.p. punisce la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sequestrate, quando la negligenza del custode ne agevola la sottrazione o la distruzione. L’art. 388, terzo comma, c.p. disciplina la sottrazione o il danneggiamento di cose pignorate o sottoposte a sequestro giudiziario o conservativo, nell’ambito della tutela delle decisioni del giudice civile. Il custode che si appropria del bene per sé o per terzi diversi dal proprietario risponde di peculato (art. 314 c.p.). L’art. 349 c.p. punisce la violazione dei sigilli, spesso contestata insieme all’art. 334 c.p. quando il bene sequestrato era sigillato. Sul piano processuale, la custodia dei beni sequestrati è regolata dagli artt. 259 c.p.p. e 81 ss. disp. att. c.p.p.; per i veicoli, dall’art. 213 del codice della strada.