Art. 334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.(91)
2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (83)
Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d che è concessa amnistia “per il reato previsto dal primo comma dell’art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.
Aggiornamento (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e che è concessa amnistia “per il reato previsto dal primo comma dell’articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 334 c.p. punisce la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. È collocato tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, perché il custode di beni sequestrati svolge una funzione pubblica di conservazione. Il bene tutelato è l’efficacia del vincolo di indisponibilità imposto dall’autorità: il sequestro serve a garantire la prova, la confisca o il pagamento delle sanzioni, e la sua violazione frustra queste finalità.
Il testo vigente deriva dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha riformulato la norma distinguendo tre ipotesi secondo la posizione dell’autore rispetto alla cosa. Per i beni pignorati o sottoposti a sequestro civile opera invece l’art. 388 c.p.
Contenuto della disposizione
Le condotte sono alternative: la sottrazione (spostamento del bene fuori dalla sfera di controllo del custode o dell’autorità), la soppressione, la distruzione, la dispersione e il deterioramento. Il presupposto è un sequestro validamente disposto e conosciuto dall’agente. Il reato è procedibile d’ufficio. La nozione di proprietario va intesa in senso ampio, comprendendo chi ha la reale disponibilità del bene e ne è l’effettivo utilizzatore.
Profili applicativi
La casistica più frequente riguarda i veicoli sequestrati. Per quelli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del codice della strada, la circolazione abusiva integra soltanto l’illecito amministrativo previsto da quella norma, speciale rispetto all’art. 334 c.p.; se invece il sequestro è penale, resta applicabile il delitto. Altrettanto ricorrenti sono i casi di beni sequestrati in materia edilizia, ambientale o fiscale, di merci contraffatte, di animali, nei quali il custode trasferisce, utilizza o lascia deteriorare il bene.
Ai fini difensivi occorre verificare la qualità dell’imputato (custode, proprietario, terzo), da cui dipendono la fattispecie applicabile e il tipo di dolo richiesto; l’effettiva conoscenza del vincolo e dei doveri di custodia, risultante normalmente dal verbale di affidamento; la natura del sequestro (penale o amministrativo). Il reato si presta, nei casi di modesto valore del bene, all’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), da valutare anche alla luce dell’esito del procedimento cui il sequestro era collegato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 335 c.p. punisce la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sequestrate, quando la negligenza del custode ne agevola la sottrazione o la distruzione. L’art. 388, terzo comma, c.p. disciplina la sottrazione o il danneggiamento di cose pignorate o sottoposte a sequestro giudiziario o conservativo, nell’ambito della tutela delle decisioni del giudice civile. Il custode che si appropria del bene per sé o per terzi diversi dal proprietario risponde di peculato (art. 314 c.p.). L’art. 349 c.p. punisce la violazione dei sigilli, spesso contestata insieme all’art. 334 c.p. quando il bene sequestrato era sigillato. Sul piano processuale, la custodia dei beni sequestrati è regolata dagli artt. 259 c.p.p. e 81 ss. disp. att. c.p.p.; per i veicoli, dall’art. 213 del codice della strada.