Art. 316-ter c.p. ( Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. ).
2. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
3. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 316-ter c.p. punisce l’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Introdotto dalla legge 29 settembre 2000, n. 300, in attuazione degli strumenti europei di tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è collocato tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma è un reato comune, che può essere commesso da chiunque. Tutela il corretto impiego delle risorse pubbliche e, più precisamente, l’interesse dello Stato, degli enti pubblici e dell’Unione europea a che contributi e benefici vadano soltanto a chi ne ha diritto.
La norma nasce per colmare i vuoti lasciati dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), coprendo le condotte decettive che non presentano tutti gli elementi di quest’ultima, in particolare l’induzione in errore dell’ente erogatore. Nel tempo sono state introdotte l’aggravante per il fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio e quella per le offese agli interessi finanziari dell’Unione superiori a 100.000 euro. Da ultimo, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha modificato la rubrica (da erogazioni “a danno dello Stato” a erogazioni “pubbliche”) e il primo comma, aggiungendo le sovvenzioni tra gli oggetti materiali; il testo vigente è in vigore dal 29 marzo 2022.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio. La clausola di riserva iniziale esclude l’applicazione della norma quando il fatto integra la truffa aggravata dell’art. 640-bis c.p.
Profili applicativi
La questione centrale è la qualificazione del fatto. Il criterio elaborato dalla giurisprudenza guarda al procedimento di erogazione: se il beneficio è riconosciuto in modo sostanzialmente automatico sulla base della sola dichiarazione del richiedente, senza verifiche preventive, l’ente non è indotto in errore ma prende atto della dichiarazione, e ricorre l’art. 316-ter c.p.; se l’ente è chiamato a controllare i presupposti e la falsità lo inganna, si ha truffa aggravata. La valutazione va condotta caso per caso, considerando lo svolgimento concreto della vicenda.
La casistica tipica riguarda prestazioni previdenziali e assistenziali (assegni, pensioni, esenzioni dal ticket sanitario ottenute con false autocertificazioni sul reddito), contributi agricoli ed europei, agevolazioni contributive e, negli ultimi anni, i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e le misure di sostegno di natura emergenziale. Per i benefici percepiti in ratei periodici, il reato ha consumazione prolungata e la prescrizione decorre dall’ultima percezione: un dato decisivo nella pratica difensiva.
Va ricordato che le false dichiarazioni presentate per ottenere il beneficio sono assorbite nel reato, che non concorre con i delitti di falso ideologico in atto pubblico e di uso di atto falso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il rapporto decisivo è quello con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), che prevale in forza della clausola di riserva quando ricorrono artifici o raggiri e induzione in errore. Si distingue dalla malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), che punisce non il conseguimento indebito ma la distrazione dallo scopo di fondi legittimamente ottenuti. Il reato assorbe i falsi strumentali (artt. 483 e 489 c.p.). Per il reddito di cittadinanza e le misure successive valgono le fattispecie speciali previste dalla legislazione di settore. Il delitto è presupposto della responsabilità degli enti (art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e consente la confisca, anche per equivalente, prevista dall’art. 322-ter c.p. Per la soglia di rilevanza penale e il relativo illecito amministrativo, la competenza a irrogare la sanzione spetta all’autorità amministrativa secondo le regole della legge 24 novembre 1981, n. 689.