Art. 317 c.p. Concussione
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 317 c.p. punisce la concussione, il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma tutela il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e, insieme, la libertà di autodeterminazione e il patrimonio del privato, che del reato è vittima e non complice: per questo, a differenza di quanto avviene nella corruzione, chi dà o promette l’utilità non è punito.
La fisionomia attuale è il risultato di due riforme. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge Severino) ha scorporato la vecchia “concussione per induzione”, trasferendola nel nuovo art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), e ha limitato l’art. 317 c.p. alla sola condotta di costrizione, riferendolo in un primo momento al solo pubblico ufficiale. La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha poi reintrodotto tra i soggetti attivi l’incaricato di pubblico servizio e innalzato il minimo della pena a sei anni di reclusione.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La questione decisiva nella pratica è la qualificazione del fatto tra concussione, induzione indebita (art. 319-quater c.p.) e corruzione (artt. 318 e 319 c.p.). Le conseguenze sono rilevanti: nella concussione il privato è persona offesa e può costituirsi parte civile; nell’induzione indebita è punito anch’egli, sia pure con pena ridotta; nella corruzione risponde come corruttore.
Il criterio guida è quello delineato dalle Sezioni Unite nel 2013. Si ha concussione quando il privato, senza perseguire alcun vantaggio indebito, è messo davanti alla prospettiva di un danno ingiusto; si ha induzione quando il pubblico agente usa forme di pressione più blande e il privato, conservando un margine di scelta, cede perché mira a un tornaconto personale non dovuto; si ha corruzione quando le parti si accordano su un piano di parità. Nei casi ambigui occorre un esame complessivo del fatto, valutando il tipo di danno prospettato e il vantaggio eventualmente perseguito dal privato.
Tipico è il caso del controllo fiscale o sanitario seguito dalla richiesta di denaro: la minaccia può anche essere implicita e ricavarsi dal contesto, come l’evocazione del proprio ruolo dopo un sequestro, idonea a far temere ripercussioni. Ai fini probatori assume rilievo il cosiddetto metus publicae potestatis, cioè lo stato di soggezione della vittima nei confronti del potere pubblico, ricostruito attraverso le dichiarazioni della persona offesa e le circostanze del caso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La concussione si distingue dall’induzione indebita (art. 319-quater c.p.) per l’intensità della pressione e l’assenza di vantaggio per il privato, e dalla corruzione (artt. 318, 319 e 319-ter c.p.) per la mancanza di un accordo paritario. Se il pubblico ufficiale si procura l’utilità con artifici o raggiri, inducendo in errore la vittima, ricorre la truffa aggravata (artt. 640 e 61, n. 9, c.p.); se si appropria di denaro di cui ha già il possesso per ragione d’ufficio, il peculato (art. 314 c.p.). La pena è diminuita per i fatti di particolare tenuità (art. 323-bis c.p.); per la concussione operano inoltre la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., la riparazione pecuniaria dell’art. 322-quater c.p., l’interdizione e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 317-bis e 32-quater c.p.) e, sul piano degli enti, l’art. 25 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.