Art. 317 c.p. Concussione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.(281)

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 317 c.p. punisce la concussione, il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma tutela il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e, insieme, la libertà di autodeterminazione e il patrimonio del privato, che del reato è vittima e non complice: per questo, a differenza di quanto avviene nella corruzione, chi dà o promette l’utilità non è punito.

La fisionomia attuale è il risultato di due riforme. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge Severino) ha scorporato la vecchia “concussione per induzione”, trasferendola nel nuovo art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), e ha limitato l’art. 317 c.p. alla sola condotta di costrizione, riferendolo in un primo momento al solo pubblico ufficiale. La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha poi reintrodotto tra i soggetti attivi l’incaricato di pubblico servizio e innalzato il minimo della pena a sei anni di reclusione.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, secondo le nozioni degli artt. 357 e 358 c.p. È un reato proprio; l’estraneo può concorrere secondo le regole generali (artt. 110 e 117 c.p.).
  • Abuso della qualità o dei poteri: è lo strumento della condotta. L’abuso dei poteri consiste nell’esercizio distorto delle attribuzioni per finalità diverse da quelle di legge; l’abuso della qualità nella strumentalizzazione della posizione rivestita, anche al di fuori di una specifica competenza, per incutere soggezione.
  • Costrizione: violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, tale da porre la vittima davanti all’alternativa tra subire il danno o evitarlo con la dazione o la promessa.
  • Evento: la dazione o la promessa indebita di denaro o altra utilità, a favore dello stesso agente o di un terzo. Il reato si consuma con la promessa o, se questa manca, con la dazione; se la vittima non cede, è configurabile il tentativo.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, cioè coscienza e volontà di costringere abusando della propria posizione e di ottenere un’utilità non dovuta.
  • Pena: reclusione da sei a dodici anni. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aumenta le pene da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

La questione decisiva nella pratica è la qualificazione del fatto tra concussione, induzione indebita (art. 319-quater c.p.) e corruzione (artt. 318 e 319 c.p.). Le conseguenze sono rilevanti: nella concussione il privato è persona offesa e può costituirsi parte civile; nell’induzione indebita è punito anch’egli, sia pure con pena ridotta; nella corruzione risponde come corruttore.

Il criterio guida è quello delineato dalle Sezioni Unite nel 2013. Si ha concussione quando il privato, senza perseguire alcun vantaggio indebito, è messo davanti alla prospettiva di un danno ingiusto; si ha induzione quando il pubblico agente usa forme di pressione più blande e il privato, conservando un margine di scelta, cede perché mira a un tornaconto personale non dovuto; si ha corruzione quando le parti si accordano su un piano di parità. Nei casi ambigui occorre un esame complessivo del fatto, valutando il tipo di danno prospettato e il vantaggio eventualmente perseguito dal privato.

Tipico è il caso del controllo fiscale o sanitario seguito dalla richiesta di denaro: la minaccia può anche essere implicita e ricavarsi dal contesto, come l’evocazione del proprio ruolo dopo un sequestro, idonea a far temere ripercussioni. Ai fini probatori assume rilievo il cosiddetto metus publicae potestatis, cioè lo stato di soggezione della vittima nei confronti del potere pubblico, ricostruito attraverso le dichiarazioni della persona offesa e le circostanze del caso.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228: la concussione si caratterizza per un abuso costrittivo, attuato con violenza o minaccia di un danno ingiusto, che limita gravemente la libertà del destinatario, il quale cede senza alcun vantaggio indebito per sé; l’induzione indebita consiste invece in forme di persuasione o pressione più tenue, cui il privato aderisce per conseguire un proprio tornaconto. Tra il vecchio e il nuovo art. 317 c.p. vi è continuità normativa per la costrizione del pubblico ufficiale, con applicazione ai fatti pregressi del trattamento più favorevole.
  • Cassazione penale, sez. VI, 21 maggio 2026, n. 18362: integra la concussione la condotta del finanziere che, il giorno dopo un controllo concluso con un ingente sequestro, evoca il proprio ruolo inducendo il commerciante a consegnargli denaro per timore di ritorsioni; la minaccia implicita, in assenza di vantaggi indebiti per il privato, esclude la riqualificazione nell’induzione indebita. Il motivo sulla qualificazione è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 9 giugno 2026, n. 21144: costrizione e induzione condividono il medesimo strumento, l’abuso della qualità o dei poteri, che costituisce il vero nucleo della condotta; l’abuso della qualità consiste nella strumentalizzazione della posizione personale del funzionario anche indipendentemente da una specifica attribuzione. L’ordinanza cautelare è stata annullata con rinvio su alcuni capi.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 giugno 2026, n. 23354: richiamati i criteri delle Sezioni Unite, la Corte ha confermato la qualificazione come concussione di reiterati abusi costrittivi del pubblico agente, rigettando il ricorso.
  • Cassazione penale, sez. II, 1° luglio 2026, n. 24270: quando il funzionario incaricato dell’istruttoria di permessi edilizi chiede denaro sfruttando una posizione di preminenza che lascia al privato un margine di scelta, il fatto va ricondotto all’induzione indebita e non alla concussione o alla corruzione. Ricorso rigettato.

Rapporti con altre norme

La concussione si distingue dall’induzione indebita (art. 319-quater c.p.) per l’intensità della pressione e l’assenza di vantaggio per il privato, e dalla corruzione (artt. 318, 319 e 319-ter c.p.) per la mancanza di un accordo paritario. Se il pubblico ufficiale si procura l’utilità con artifici o raggiri, inducendo in errore la vittima, ricorre la truffa aggravata (artt. 640 e 61, n. 9, c.p.); se si appropria di denaro di cui ha già il possesso per ragione d’ufficio, il peculato (art. 314 c.p.). La pena è diminuita per i fatti di particolare tenuità (art. 323-bis c.p.); per la concussione operano inoltre la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., la riparazione pecuniaria dell’art. 322-quater c.p., l’interdizione e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 317-bis e 32-quater c.p.) e, sul piano degli enti, l’art. 25 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.