Art. 314 c.p. Peculato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.(281)

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (48)

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c che è concessa amnistia “per il delitto di cui all’art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Aggiornamento (56)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all’applicazione dell’amnistia.

Aggiornamento (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 314 c.p. apre il capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e punisce il peculato, cioè l’appropriazione, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. Si tratta di un reato plurioffensivo: tutela il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), lesi dal tradimento della fiducia riposta nel pubblico agente, e insieme il patrimonio dell’amministrazione o del privato cui il bene appartiene.

La fisionomia attuale risale alla legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha unificato le vecchie figure del peculato e della malversazione a danno dei privati, eliminato la condotta di distrazione ed esteso la tutela alla cosa di cui l’agente abbia anche la sola disponibilità; la stessa legge ha introdotto il peculato d’uso (secondo comma). La pena del primo comma è stata elevata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 alla reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (legge 9 agosto 2024, n. 114), il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto l’art. 314-bis c.p., che punisce l’indebita destinazione di denaro o cose mobili: una figura che ha ridisegnato i confini esterni del peculato senza modificarne il contenuto.

Contenuto della disposizione

Gli elementi costitutivi del peculato sono:

  • il soggetto attivo, che deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.): è un reato proprio, al quale l’estraneo può concorrere se consapevole della qualifica dell’autore;
  • il possesso o la disponibilità del bene per ragione dell’ufficio o del servizio: occorre un nesso funzionale tra le attribuzioni del soggetto e la relazione con la cosa, che comprende anche la disponibilità giuridica, cioè il potere di disporre del bene mediante atti di competenza o prassi d’ufficio;
  • l’oggetto: denaro o altra cosa mobile altrui, appartenente all’amministrazione o a privati;
  • la condotta di appropriazione, cioè il comportarsi verso la cosa come se ne fosse proprietario (uti dominus), sottraendola definitivamente alla sua destinazione, anche a vantaggio di terzi;
  • il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di appropriarsi del bene di cui si dispone per ragione dell’ufficio.

Il peculato d’uso (secondo comma) è un’autonoma figura di reato, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, che ricorre quando l’agente ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso, è stata immediatamente restituita. Non è configurabile per il denaro e per le cose fungibili, che con l’uso si consumano. Il peculato è procedibile d’ufficio ed è di competenza del tribunale in composizione collegiale.

Profili applicativi

La casistica tipica comprende l’impiego di fondi pubblici per spese personali (rimborsi spese e fondi ai gruppi consiliari), l’appropriazione di somme riscosse per conto dell’ente da parte di agenti contabili, tesorieri e concessionari, la trattenuta da parte dell’ufficiale giudiziario o del notaio delle somme ricevute per imposte, l’utilizzo privato di beni d’ufficio (autovetture, telefoni, carte carburante) e le appropriazioni compiute da dipendenti di società private che svolgono un pubblico servizio, come Poste italiane.

La questione più rilevante dopo il 2024 è la distinzione tra peculato e indebita destinazione (art. 314-bis c.p.). Se il bene esce definitivamente dal patrimonio dell’ente per finalità estranee a quelle pubbliche, si ha appropriazione e quindi peculato; se invece il denaro o la cosa vengono destinati a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge, senza perdita definitiva per l’amministrazione e con l’intenzione di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, ricorre la fattispecie meno grave dell’art. 314-bis c.p., che ha raccolto le condotte distrattive un tempo ricondotte all’abuso d’ufficio. Altra distinzione ricorrente è quella con la truffa aggravata (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.): se l’agente si procura il possesso del bene mediante artifici o raggiri, si ha truffa; se il possesso preesiste e gli artifici servono solo a occultare l’appropriazione, si ha peculato. Rilevano inoltre la confisca, anche per equivalente (art. 322-ter c.p.), e la circostanza attenuante della particolare tenuità (art. 323-bis c.p.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 16 ottobre 2025, n. 34036: la raccolta del risparmio postale tramite libretti e buoni fruttiferi, svolta da Poste italiane per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce pubblico servizio, e l’operatore addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio; risponde quindi di peculato il dipendente che, avendo accesso alla cassa e alla banca dati, riscuota i buoni dei clienti e se ne appropri.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 20 dicembre 2012, n. 19054: l’uso del telefono d’ufficio per fini personali, fuori dei casi di urgenza o di specifica autorizzazione, integra il peculato d’uso solo se produce un danno apprezzabile al patrimonio dell’amministrazione o di terzi o una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio; in difetto di conseguenze economicamente e funzionalmente significative, il fatto è penalmente irrilevante.
  • Cassazione penale, sez. VI, 29 dicembre 2025, n. 41533: l’art. 314-bis c.p. sanziona le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per l’amministrazione e che prima erano ricondotte all’abuso d’ufficio, sicché l’ambito del peculato non è stato modificato; nel caso dell’uso di un’apparecchiatura ospedaliera per visite private, la qualificazione dipende dalla compresenza o meno di un interesse pubblico, aspetto che la Corte ha ritenuto non compiutamente accertato dai giudici di merito.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 aprile 2026, n. 14877: è stata confermata la qualificazione come peculato, e non come peculato d’uso, della consegna a terzi, dietro compenso, di carte di credito in giacenza che venivano svuotate prima di essere recapitate ai destinatari; l’uso momentaneo è incompatibile con la sottrazione del contenuto economico del bene e l’eventuale restituzione avrebbe comunque riguardato un bene diverso.

Rapporti con altre norme

Le qualifiche soggettive sono definite dagli artt. 357 e 358 c.p. Il peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) ricorre quando l’agente riceve o ritiene indebitamente denaro giovandosi dell’errore di un terzo, senza averne il possesso per ragione dell’ufficio. L’indebita destinazione (art. 314-bis c.p.) copre le distrazioni senza appropriazione. L’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) è la figura comune che si applica quando manca la qualifica pubblicistica o il nesso funzionale. Completano la disciplina la confisca (art. 322-ter c.p.), l’attenuante della particolare tenuità e della collaborazione (art. 323-bis c.p.), la riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.) e le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 317-bis e 32-quater c.p.). Per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea rilevano l’art. 322-bis c.p. e il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.