Art. 314 c.p. Peculato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c che è concessa amnistia “per il delitto di cui all’art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
Aggiornamento (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all’applicazione dell’amnistia.
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 314 c.p. apre il capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e punisce il peculato, cioè l’appropriazione, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. Si tratta di un reato plurioffensivo: tutela il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), lesi dal tradimento della fiducia riposta nel pubblico agente, e insieme il patrimonio dell’amministrazione o del privato cui il bene appartiene.
La fisionomia attuale risale alla legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha unificato le vecchie figure del peculato e della malversazione a danno dei privati, eliminato la condotta di distrazione ed esteso la tutela alla cosa di cui l’agente abbia anche la sola disponibilità; la stessa legge ha introdotto il peculato d’uso (secondo comma). La pena del primo comma è stata elevata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 alla reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (legge 9 agosto 2024, n. 114), il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto l’art. 314-bis c.p., che punisce l’indebita destinazione di denaro o cose mobili: una figura che ha ridisegnato i confini esterni del peculato senza modificarne il contenuto.
Contenuto della disposizione
Gli elementi costitutivi del peculato sono:
Il peculato d’uso (secondo comma) è un’autonoma figura di reato, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, che ricorre quando l’agente ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso, è stata immediatamente restituita. Non è configurabile per il denaro e per le cose fungibili, che con l’uso si consumano. Il peculato è procedibile d’ufficio ed è di competenza del tribunale in composizione collegiale.
Profili applicativi
La casistica tipica comprende l’impiego di fondi pubblici per spese personali (rimborsi spese e fondi ai gruppi consiliari), l’appropriazione di somme riscosse per conto dell’ente da parte di agenti contabili, tesorieri e concessionari, la trattenuta da parte dell’ufficiale giudiziario o del notaio delle somme ricevute per imposte, l’utilizzo privato di beni d’ufficio (autovetture, telefoni, carte carburante) e le appropriazioni compiute da dipendenti di società private che svolgono un pubblico servizio, come Poste italiane.
La questione più rilevante dopo il 2024 è la distinzione tra peculato e indebita destinazione (art. 314-bis c.p.). Se il bene esce definitivamente dal patrimonio dell’ente per finalità estranee a quelle pubbliche, si ha appropriazione e quindi peculato; se invece il denaro o la cosa vengono destinati a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge, senza perdita definitiva per l’amministrazione e con l’intenzione di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, ricorre la fattispecie meno grave dell’art. 314-bis c.p., che ha raccolto le condotte distrattive un tempo ricondotte all’abuso d’ufficio. Altra distinzione ricorrente è quella con la truffa aggravata (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.): se l’agente si procura il possesso del bene mediante artifici o raggiri, si ha truffa; se il possesso preesiste e gli artifici servono solo a occultare l’appropriazione, si ha peculato. Rilevano inoltre la confisca, anche per equivalente (art. 322-ter c.p.), e la circostanza attenuante della particolare tenuità (art. 323-bis c.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Le qualifiche soggettive sono definite dagli artt. 357 e 358 c.p. Il peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) ricorre quando l’agente riceve o ritiene indebitamente denaro giovandosi dell’errore di un terzo, senza averne il possesso per ragione dell’ufficio. L’indebita destinazione (art. 314-bis c.p.) copre le distrazioni senza appropriazione. L’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) è la figura comune che si applica quando manca la qualifica pubblicistica o il nesso funzionale. Completano la disciplina la confisca (art. 322-ter c.p.), l’attenuante della particolare tenuità e della collaborazione (art. 323-bis c.p.), la riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.) e le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 317-bis e 32-quater c.p.). Per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea rilevano l’art. 322-bis c.p. e il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.