Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 326 c.p. punisce la rivelazione e l’utilizzazione di segreti di ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. È collocato tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e tutela il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), attraverso il dovere di fedeltà e di riserbo del funzionario sulle notizie che l’ordinamento vuole sottratte alla conoscenza altrui.
Il testo vigente risale alla legge 26 aprile 1990, n. 86, di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in vigore dal 12 maggio 1990, che ha esteso la norma all’incaricato di pubblico servizio, ha ritoccato le pene e ha introdotto, al terzo comma, la figura autonoma dell’utilizzazione a fini di profitto delle notizie segrete.
Contenuto della disposizione
È un reato proprio, che può essere commesso solo da chi riveste la qualifica pubblicistica. L’oggetto materiale è costituito dalle notizie di ufficio che debbano rimanere segrete in forza di una norma di legge o di regolamento, ovvero per la loro natura, quando dalla divulgazione possa derivare pregiudizio alla pubblica amministrazione o a terzi. Il dolo è generico nella rivelazione, specifico nelle ipotesi del terzo comma. Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
La casistica più ricorrente riguarda la comunicazione a terzi di notizie su procedimenti penali in fase di indagine, spesso tratte da banche dati delle forze di polizia o dal registro delle notizie di reato, e la divulgazione di atti di procedure di gara prima della scadenza dei termini. Il reato sussiste anche se l’informazione trasmessa è che non risultano iscrizioni a carico di una persona, o se la notizia si rivela infondata; resta escluso solo quando l’informazione era già di pubblico dominio o priva di significato.
Il delitto è di pericolo concreto: non serve la prova di un danno effettivo alle indagini o alla pubblica amministrazione, ma la divulgazione deve essere idonea a produrre nocumento. Quando è la legge stessa a imporre il segreto, la valutazione del pericolo è già compiuta dal legislatore.
Quanto al destinatario della notizia, la fattispecie è plurisoggettiva anomala: chi si limita a ricevere la rivelazione non è punibile; risponde a titolo di concorso l’estraneo che abbia istigato o determinato il pubblico agente a rivelare. La distinzione tra primo e terzo comma è decisiva in sede di qualificazione: la rivelazione resta tale anche quando sia compiuta per lucro, mentre l’utilizzazione presuppone lo sfruttamento diretto del contenuto della notizia da parte dello stesso pubblico agente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va distinta dalla rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.), che riguarda chi apprende il segreto per ragione del proprio stato, ufficio o professione senza necessità della qualifica pubblicistica, e dalla rivelazione di segreti di Stato (art. 261 c.p.). Concorre frequentemente con l’accesso abusivo a sistema informatico aggravato (art. 615-ter, secondo comma, n. 1, c.p.), quando la notizia è tratta da una banca dati consultata per finalità estranee all’ufficio, con la corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), quando la rivelazione è il prezzo dell’accordo illecito, e con la turbata libertà degli incanti o del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis c.p.). Sul piano processuale rilevano il segreto investigativo (art. 329 c.p.p.) e il divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.p.), la cui violazione da parte di soggetti privi della qualifica è sanzionata dall’art. 684 c.p. Per i pubblici dipendenti si aggiungono le conseguenze disciplinari e la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 31 c.p.).