Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa.

Testo in vigore dal 12 maggio 1990

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 328 c.p. punisce il rifiuto e l’omissione di atti d’ufficio e appartiene al capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L’interesse tutelato è il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sotto il profilo della tempestività con cui la pubblica amministrazione deve compiere gli atti dovuti e rispondere alle istanze dei cittadini.

Il testo vigente è stato introdotto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, che ha riformato i delitti contro la pubblica amministrazione e ha sostituito la vecchia figura generica di omissione con due fattispecie distinte: il rifiuto di atti indifferibili, al primo comma, e l’omissione con mancata risposta all’istanza dell’interessato, al secondo comma. L’obiettivo era limitare l’intervento penale alle inerzie più gravi, evitando che il giudice penale sindacasse la discrezionalità amministrativa, e al tempo stesso dotare il cittadino di uno strumento per sollecitare l’amministrazione inerte. Il testo è in vigore dal 12 maggio 1990.

Contenuto della disposizione

Soggetti attivi sono il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.): si tratta di un reato proprio.

Il primo comma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Gli elementi qualificanti sono tre: il rifiuto, cioè la manifestazione, anche implicita, della volontà di non compiere l’atto, che può consistere anche in un’inerzia protratta di fronte a un’urgenza evidente; l’indebito carattere del rifiuto, privo di giustificazione normativa; l’indifferibilità dell’atto, che deve essere dovuto e urgente per una delle ragioni indicate. Si tratta di un reato di pericolo: non occorre che dal rifiuto derivi un danno concreto.

Il secondo comma, fuori dei casi del primo, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro chi, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l’atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. La richiesta deve essere scritta e il termine decorre dalla sua ricezione. Il reato si consuma alla scadenza dei trenta giorni se, cumulativamente, l’atto non è stato compiuto e non è stata data alcuna risposta: la sola risposta motivata, anche se non satisfattiva, esclude il reato.

L’elemento soggettivo è il dolo generico, che comprende la consapevolezza del carattere doveroso dell’atto e, nel primo comma, dell’indebito rifiuto. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Il primo comma ricorre di frequente in ambito sanitario (medico di guardia che rifiuta una visita urgente), di polizia (agente che non interviene a fronte di una richiesta di soccorso), di igiene pubblica (omessa adozione di ordinanze contingibili e urgenti) e nell’attività giudiziaria. Il nodo è sempre l’indifferibilità: non ogni atto collegato a ragioni di giustizia o sanità è urgente, e il giudice deve verificare che l’atto dovesse essere compiuto senza ritardo per conseguire i propri effetti. Un mero ritardo, privo di questo requisito, non integra il primo comma.

Il secondo comma è lo strumento tipico del cittadino che non ottiene risposta dalla pubblica amministrazione: la prassi consiglia di inviare una diffida scritta, con mezzo che attesti la ricezione, che individui l’atto richiesto e l’interesse del richiedente. Il reato non è escluso dall’esistenza di rimedi amministrativi contro il silenzio o di poteri sostitutivi, che rispondono a finalità diverse. Errore frequente è confondere le due ipotesi: il primo comma richiede l’urgenza e non la richiesta scritta, il secondo richiede la richiesta e la doppia inerzia, ma non l’urgenza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 21 febbraio 2024, n. 7668: la previsione amministrativa del silenzio inadempimento e di poteri sostitutivi alla scadenza di un termine non elide la responsabilità penale del pubblico ufficiale, perché ai fini del reato rileva l’inerzia della pubblica amministrazione, e i rimedi giurisdizionali contro il silenzio coesistono con la tutela penale.
  • Cassazione penale, sez. VI, 31 ottobre 2024, n. 40174: i due commi descrivono fattispecie nettamente distinte per struttura; non può essere assimilato al rifiuto del primo comma il mero ritardo nel compimento di atti di cui non sia accertata l’indifferibilità, né può ravvisarsi il secondo comma senza una richiesta formale. È stata annullata senza rinvio la condanna di un curatore fallimentare per ritardi nella predisposizione e comunicazione dei piani di riparto.
  • Cassazione penale, sez. VI, 27 gennaio 2025, n. 3071: integra il secondo comma la mancata risposta, entro trenta giorni e nonostante le diffide, a un’istanza di accesso documentale a fini difensivi rivolta al comandante della polizia municipale; i rimedi processuali previsti dall’art. 391-quater c.p.p. non sostituiscono le conseguenze penali. Il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 29 settembre 2026, n. 34812: il rifiuto richiede la manifestazione, anche implicita, della volontà di non compiere l’atto, e gli atti rilevanti sono solo quelli doverosi che devono essere compiuti senza ritardo, per richiesta o per urgenza oggettiva; nel caso di atti discrezionali del pubblico ministero, la Corte ha escluso la tipicità del fatto e annullato senza rinvio la condanna.

Rapporti con altre norme

Dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) ad opera della L. 9 agosto 2024, n. 114, l’art. 328 c.p. è rimasto uno dei principali presidi penali contro l’inerzia del pubblico agente; se l’omissione è compiuta in cambio di denaro o altre utilità si configura invece la corruzione propria (art. 319 c.p.). Specifiche figure di omissione sono previste dall’art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), dall’art. 593 c.p. (omissione di soccorso) e dall’art. 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti). Sul piano amministrativo il secondo comma va coordinato con la L. 7 agosto 1990, n. 241, che fissa i termini di conclusione dei procedimenti e il diritto di accesso, e con l’art. 31 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul ricorso avverso il silenzio. Per i medici del servizio sanitario e per le forze di polizia rilevano le norme di settore che definiscono i casi di intervento obbligatorio.