Art. 329 c.p. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.