Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 319 c.p. punisce la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, detta anche corruzione propria: il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Rispetto alla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la norma colpisce una forma più grave di mercimonio, perché l’accordo ha per oggetto non solo la disponibilità della funzione ma il suo concreto sviamento, in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).
La pena è stata più volte inasprita: la legge 6 novembre 2012, n. 190 l’ha portata alla reclusione da quattro a otto anni, e la legge 27 maggio 2015, n. 69 all’attuale reclusione da sei a dieci anni. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha poi rafforzato il regime delle pene accessorie, delle misure premiali e degli strumenti investigativi per l’intero sistema dei reati contro la pubblica amministrazione.
Contenuto della disposizione
Il reato è a concorso necessario: il corruttore privato è punito con la stessa pena (art. 321 c.p.) e la norma si estende all’incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.). La condotta del pubblico agente consiste nel ricevere l’utilità o accettarne la promessa in cambio di:
Come per l’art. 318 c.p., la corruzione può essere antecedente (per compiere l’atto) o susseguente (per averlo compiuto). Il reato si perfeziona con l’accettazione della promessa o con la ricezione dell’utilità; il compimento dell’atto contrario non è necessario per la consumazione, ma ne approfondisce l’offesa. L’art. 319-bis c.p. aumenta la pena se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti con l’amministrazione, nonché il pagamento o il rimborso di tributi. È procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Nella prassi il problema principale è distinguere la corruzione propria da quella per l’esercizio della funzione. La giurisprudenza ritiene che il cosiddetto stabile asservimento del pubblico ufficiale, che si mette a disposizione del privato per una serie indeterminata di atti, ricada nell’art. 318 c.p., salvo che la messa a disposizione si sia concretizzata nel compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, nel qual caso si applica l’art. 319 c.p. Per gli atti discrezionali, la sola ricezione dell’utilità non basta a configurare la corruzione propria: occorre verificare se l’esercizio della discrezionalità sia stato condizionato dall’interesse del corruttore, con violazione delle regole su modi, contenuti o tempi della decisione.
Altro confine delicato è quello con la concussione (art. 317 c.p.) e con l’induzione indebita (art. 319-quater c.p.), dove il privato non tratta su un piano di parità ma subisce una costrizione o una pressione. Nei procedimenti per corruzione si applicano la confisca obbligatoria, anche per equivalente (art. 322-ter c.p.), le pene accessorie dell’art. 317-bis c.p., la riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.) e, per accedere al patteggiamento, il presupposto della restituzione del profitto (art. 444, comma 1-ter, c.p.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 319 c.p. si inserisce nel sistema degli artt. 318-322-bis c.p.: la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è la figura meno grave; la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) ricorre quando l’accordo è finalizzato a favorire o danneggiare una parte in un processo; l’induzione indebita (art. 319-quater c.p.) e la concussione (art. 317 c.p.) presuppongono l’abuso della qualità o dei poteri; l’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) punisce l’offerta o la sollecitazione non accettate. Con la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e la rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) il delitto può concorrere quando l’atto contrario integra un autonomo reato. Rilevano infine la causa di non punibilità per chi collabora (art. 323-ter c.p.) e la responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.