Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.(281)

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Aggiornamento (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 319 c.p. punisce la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, detta anche corruzione propria: il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Rispetto alla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la norma colpisce una forma più grave di mercimonio, perché l’accordo ha per oggetto non solo la disponibilità della funzione ma il suo concreto sviamento, in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

La pena è stata più volte inasprita: la legge 6 novembre 2012, n. 190 l’ha portata alla reclusione da quattro a otto anni, e la legge 27 maggio 2015, n. 69 all’attuale reclusione da sei a dieci anni. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha poi rafforzato il regime delle pene accessorie, delle misure premiali e degli strumenti investigativi per l’intero sistema dei reati contro la pubblica amministrazione.

Contenuto della disposizione

Il reato è a concorso necessario: il corruttore privato è punito con la stessa pena (art. 321 c.p.) e la norma si estende all’incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.). La condotta del pubblico agente consiste nel ricevere l’utilità o accettarne la promessa in cambio di:

  • l’omissione o il ritardo di un atto dell’ufficio, che di per sé costituiscono violazione dei doveri;
  • il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio: non solo l’atto illecito o illegittimo, ma anche quello formalmente regolare che sia adottato prescindendo, per consapevole volontà del pubblico agente, dall’osservanza dei doveri istituzionali, come l’atto discrezionale piegato all’interesse del corruttore.

Come per l’art. 318 c.p., la corruzione può essere antecedente (per compiere l’atto) o susseguente (per averlo compiuto). Il reato si perfeziona con l’accettazione della promessa o con la ricezione dell’utilità; il compimento dell’atto contrario non è necessario per la consumazione, ma ne approfondisce l’offesa. L’art. 319-bis c.p. aumenta la pena se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti con l’amministrazione, nonché il pagamento o il rimborso di tributi. È procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Nella prassi il problema principale è distinguere la corruzione propria da quella per l’esercizio della funzione. La giurisprudenza ritiene che il cosiddetto stabile asservimento del pubblico ufficiale, che si mette a disposizione del privato per una serie indeterminata di atti, ricada nell’art. 318 c.p., salvo che la messa a disposizione si sia concretizzata nel compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, nel qual caso si applica l’art. 319 c.p. Per gli atti discrezionali, la sola ricezione dell’utilità non basta a configurare la corruzione propria: occorre verificare se l’esercizio della discrezionalità sia stato condizionato dall’interesse del corruttore, con violazione delle regole su modi, contenuti o tempi della decisione.

Altro confine delicato è quello con la concussione (art. 317 c.p.) e con l’induzione indebita (art. 319-quater c.p.), dove il privato non tratta su un piano di parità ma subisce una costrizione o una pressione. Nei procedimenti per corruzione si applicano la confisca obbligatoria, anche per equivalente (art. 322-ter c.p.), le pene accessorie dell’art. 317-bis c.p., la riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.) e, per accedere al patteggiamento, il presupposto della restituzione del profitto (art. 444, comma 1-ter, c.p.p.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 25 febbraio 2010, n. 15208: la corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa o con la ricezione dell’utilità; se alla promessa segue la dazione, la consumazione si colloca nel momento della dazione, rilevante anche per il decorso della prescrizione.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228: la corruzione si distingue dall’induzione indebita per l’assenza di soggezione psicologica del privato, che nelle ipotesi corruttive tratta con il pubblico agente in condizioni di parità sinallagmatica.
  • Cassazione penale, sez. VI, 4 agosto 2026, n. 29560: la mera accettazione di un’utilità a fronte di un atto discrezionale non integra necessariamente la corruzione propria; occorre verificare se l’esercizio dell’attività sia stato condizionato dalla presa in carico dell’interesse privato, con violazione delle regole su modi, contenuti o tempi dei provvedimenti. Il discrimine con l’art. 318 c.p. è l’oggetto dell’accordo, non il conflitto di interessi in cui il funzionario abbia agito.
  • Cassazione penale, sez. VI, 28 luglio 2026, n. 28593: sono contrari ai doveri d’ufficio non solo gli atti illeciti o illegittimi, ma anche quelli formalmente regolari che prescindano consapevolmente dall’osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello; il compimento dell’atto non è necessario per la consumazione, ma protrae l’offesa.
  • Cassazione penale, sez. VI, 28 gennaio 2026, n. 3358: lo stabile asservimento del pubblico ufficiale, con episodi sia di atti contrari sia di atti conformi ai doveri d’ufficio, configura un unico reato di corruzione propria, nel quale è assorbita la fattispecie dell’art. 318 c.p. e le singole dazioni costituiscono momenti consumativi dello stesso accordo; la Corte ha così escluso la riqualificazione ai sensi dell’art. 318 c.p. di un patto collusivo protratto negli anni e culminato nell’aggiudicazione pilotata di un appalto.

Rapporti con altre norme

L’art. 319 c.p. si inserisce nel sistema degli artt. 318-322-bis c.p.: la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è la figura meno grave; la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) ricorre quando l’accordo è finalizzato a favorire o danneggiare una parte in un processo; l’induzione indebita (art. 319-quater c.p.) e la concussione (art. 317 c.p.) presuppongono l’abuso della qualità o dei poteri; l’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) punisce l’offerta o la sollecitazione non accettate. Con la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e la rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) il delitto può concorrere quando l’atto contrario integra un autonomo reato. Rilevano infine la causa di non punibilità per chi collabora (art. 323-ter c.p.) e la responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.