Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.(281)

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 321 c.p. stabilisce le pene per il corruttore, cioè per il privato (o il pubblico agente che agisce come privato) che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio. La corruzione è un reato a concorso necessario: non può esistere senza l’accordo tra due parti. Le norme degli artt. 318-320 c.p. descrivono la condotta del pubblico agente corrotto; l’art. 321 c.p. estende al corruttore le medesime pene, rendendo punibile anche l’altra parte del patto illecito. Il bene tutelato è il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), lesi dalla “compravendita” della funzione pubblica.

L’assetto attuale deriva dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha riscritto l’art. 318 c.p. come corruzione per l’esercizio della funzione e ha separato dalla concussione l’induzione indebita (art. 319-quater c.p.), e dalle leggi 27 maggio 2015, n. 69 e 9 gennaio 2019, n. 3, che hanno inasprito le pene richiamate. Oggi il corruttore soggiace alla reclusione da tre a otto anni nella corruzione per l’esercizio della funzione e da sei a dieci anni nella corruzione propria, oltre alle pene più gravi della corruzione in atti giudiziari.

Contenuto della disposizione

  • Condotta: dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, in corrispondenza con le condotte di ricezione o accettazione della promessa descritte negli articoli richiamati.
  • Pene richiamate: quelle del primo comma dell’art. 318 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione), dell’art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), dell’art. 319-bis c.p. (aggravante quando l’atto riguarda il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o contratti con l’amministrazione), dell’art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari) e dell’art. 320 c.p. per l’incaricato di pubblico servizio.
  • Esclusione: il richiamo non comprende l’art. 319-quater c.p.: il privato indotto risponde secondo il secondo comma di quella norma, con pena più lieve; il privato costretto nella concussione è invece persona offesa.
  • Elemento soggettivo: dolo specifico, cioè il fine di ottenere dal pubblico agente l’esercizio della funzione o il compimento di un atto contrario ai doveri, o la remunerazione per un atto già compiuto (corruzione susseguente).
  • Consumazione: la corruzione è reato a duplice schema; si perfeziona con l’accettazione della promessa o con la dazione e, se alla promessa segue la dazione, si consuma in quest’ultimo momento. Se le dazioni sono plurime e riconducibili allo stesso accordo, il reato si protrae fino all’ultima.
  • Procedibilità: d’ufficio. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aumenta le pene se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale.

Profili applicativi

Benché corrotto e corruttore siano parti di un unico accordo, essi rispondono formalmente di due reati distinti: il pubblico agente dell’art. 318, 319 o 319-ter c.p., il privato dell’art. 321 c.p. La distinzione ha conseguenze concrete, soprattutto in tema di confisca: l’art. 322-ter c.p. prevede al primo comma la confisca del prezzo o profitto nei confronti del corrotto e al secondo comma, per il corruttore, la confisca del profitto e comunque di un valore non inferiore a quello del denaro dato o promesso. Non è ammessa una solidarietà passiva tra corrotto e corruttore.

Il momento consumativo rileva per la prescrizione e per la competenza territoriale: se alla promessa segue la dazione, la consumazione si sposta alla dazione e, in caso di pagamenti periodici, all’ultima. Per la difesa del corruttore è inoltre cruciale distinguere la corruzione dall’induzione indebita, che presuppone un abuso prevaricatore del pubblico agente: solo in questo caso il privato beneficia del trattamento più mite.

Infine, nei procedimenti per corruzione l’accesso al patteggiamento è subordinato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (art. 444, comma 1-ter, c.p.p.), condizione che vale anche per il corruttore, con la precisazione che le somme non possono essere restituite al corruttore stesso, che non ha alcun diritto alla ripetizione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 25 febbraio 2010, n. 15208: la corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa o con la dazione-ricezione dell’utilità; se alla promessa segue la dazione, è in quest’ultimo momento, approfondendosi l’offesa, che il reato si consuma. Le Sezioni Unite hanno inoltre ammesso la corruzione in atti giudiziari susseguente.
  • Cassazione penale, sez. VI, 30 maggio 2025, n. 20255: la corruzione è reato a concorso necessario che esclude il diritto del corruttore alla restituzione nei confronti del corrotto; la restituzione richiesta per il patteggiamento dall’art. 444, comma 1-ter, c.p.p. non va intesa come retrocessione al corruttore. Sentenza di patteggiamento annullata senza rinvio per difetto della condizione di ammissibilità.
  • Cassazione penale, sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 7962: in presenza di dazioni plurime riconducibili all’esercizio della funzione pubblica oggetto dello stesso accordo, non si hanno tanti reati quante sono le dazioni, ma un unico reato la cui consumazione inizia con la prima e si protrae fino all’ultima dazione.
  • Cassazione penale, sez. II, 25 maggio 2026, n. 18868: pur essendo la corruzione sostanzialmente un reato a concorso necessario, corrotto e corruttore rispondono di due reati diversi (artt. 318 o 319 e art. 321 c.p.); l’art. 322-ter c.p. distingue ciò che è confiscabile all’uno e all’altro, sicché è illegittima l’applicazione di una solidarietà passiva tra loro. Sentenza annullata limitatamente alla confisca nei confronti del corrotto.
  • Cassazione penale, sez. VI, 1° giugno 2026, n. 20137: richiamato il carattere di reato a duplice schema, la Corte ha affermato che il luogo di consumazione si individua in quello dell’accordo o, se alla promessa è seguita la dazione, in quello della consegna del denaro. Ricorso rigettato.

Rapporti con altre norme

L’art. 321 c.p. si completa con gli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p., che descrivono la condotta del pubblico agente. Se l’offerta o la promessa del privato non è accettata si applica l’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); se il privato cede a un abuso induttivo del pubblico agente, l’art. 319-quater, secondo comma, c.p.; se è costretto, il privato è vittima di concussione (art. 317 c.p.). L’art. 322-bis c.p. estende la punibilità del corruttore alla corruzione di funzionari dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali e di Stati esteri. Rilevano inoltre la confisca (art. 322-ter c.p.), la riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.), le pene accessorie e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 317-bis e 32-quater c.p.), la causa di non punibilità per chi denuncia volontariamente il fatto (art. 323-ter c.p.) e la responsabilità degli enti (art. 25 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231). Quando il denaro è dato a un intermediario per influire sul pubblico agente può ricorrere il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).