Art. 322-bis c.p. (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

2. Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma,... si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

3. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

4. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.(281)

Testo in vigore dal 25 agosto 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per i delitti previsti dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 322-bis c.p. estende i principali delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle istituzioni dell’Unione europea, ai funzionari di altri Stati membri, ai giudici e funzionari della Corte penale internazionale e delle corti internazionali, ai membri di assemblee parlamentari internazionali e ai funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali e di Stati esteri. È la norma di riferimento della cosiddetta corruzione internazionale.

La disposizione è stata introdotta dalla l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha ratificato, tra l’altro, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ed è stata poi più volte ampliata. La ratio è duplice: proteggere l’imparzialità delle istituzioni sovranazionali e degli apparati pubblici stranieri e, insieme, la correttezza della concorrenza nel commercio internazionale, che le tangenti pagate all’estero alterano a danno delle imprese oneste.

La rubrica e il testo vigenti comprendono anche l’indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), figura di recente introduzione, e, al n. 5-quinquies, i funzionari di Stati non appartenenti all’Unione quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

Contenuto della disposizione

Primo comma: estensione passiva. Le disposizioni sul peculato (art. 314 c.p.), sull’indebita destinazione (art. 314-bis c.p.), sul peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), sulla concussione, sull’induzione indebita e sulla corruzione (artt. da 317 a 320 c.p.) e sull’istigazione alla corruzione passiva (art. 322, terzo e quarto comma, c.p.) si applicano ai soggetti elencati nei numeri da 1 a 5-quinquies. Questi rispondono dunque come autori dei reati propri, alla stregua dei pubblici ufficiali italiani.

Secondo comma: estensione attiva. Le disposizioni sul privato indotto (art. 319-quater, secondo comma, c.p.), sul corruttore (art. 321 c.p.) e sull’istigazione alla corruzione attiva (art. 322, primo e secondo comma, c.p.) si applicano quando il denaro o l’utilità è dato, offerto o promesso ai soggetti del primo comma o a chi esercita funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali. Per questi ultimi è punito soltanto il corruttore italiano, non il funzionario straniero, che resta soggetto alla legge del proprio Stato.

Terzo comma: assimilazione. I soggetti indicati sono equiparati ai pubblici ufficiali se esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi. L’accertamento della natura pubblica delle funzioni va condotto anche alla luce della legge straniera, che il giudice deve conoscere d’ufficio.

Pene. Sono quelle dei reati richiamati. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un aumento da un terzo alla metà per chi è sottoposto a misura di prevenzione personale.

Profili applicativi

Il problema pratico più rilevante è la giurisdizione. La corruzione internazionale non è soggetta a giurisdizione universale: se il fatto è commesso anche solo in parte in Italia, opera il principio di territorialità (art. 6 c.p.); se è commesso interamente all’estero da cittadino italiano, valgono le condizioni dell’art. 9 c.p. La giurisprudenza ha chiarito che la Convenzione OCSE rinvia ai criteri di giurisdizione di ciascuno Stato e che l’Italia, nel ratificarla, ha fatto salve le regole degli artt. 7, 9 e 10 c.p. Si tratta inoltre di un delitto commesso a danno di uno Stato estero, sicché per procedere occorre la richiesta del Ministro della giustizia.

La casistica riguarda soprattutto imprese italiane che pagano funzionari di società pubbliche estere per ottenere commesse, spesso attraverso consulenti e conti esteri. Ne discende la rilevanza della responsabilità dell’ente: l’art. 25 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiama l’art. 322-bis c.p. e la Cassazione ha ammesso anche le sanzioni interdittive e le misure cautelari corrispondenti. Rileva infine il diritto intertemporale: le condotte verso funzionari stranieri anteriori all’entrata in vigore della norma non erano punibili.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 5 settembre 2024, n. 33857: la corruzione internazionale non è soggetta a giurisdizione universale; se il reato è commesso interamente all’estero da cittadino italiano, occorre la richiesta del Ministro della giustizia, trattandosi di delitto a danno di uno Stato estero; l’esenzione introdotta per alcuni reati contro la pubblica amministrazione italiana non si estende all’art. 322-bis c.p.
  • Cassazione penale, sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 9106: la Convenzione OCSE rinvia ai criteri nazionali di giurisdizione e l’Italia ha fatto salve, in sede di ratifica, le regole degli artt. 7, 9 e 10 c.p.; la richiesta ministeriale resta necessaria; ricorso del pubblico ministero inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. VI, 23 dicembre 2009, n. 49532: la dazione a funzionari di banche centrali estere rileva nei limiti degli artt. 321 e 322-bis c.p., che ne hanno introdotto per la prima volta la punibilità; la natura pubblica dell’ente va accertata anche secondo la legge straniera, conosciuta d’ufficio dal giudice.
  • Cassazione penale, sez. V, 6 ottobre 2010, n. 35925: nella formulazione anteriore alle modifiche del 2009 la norma già comprendeva le condotte volte a ottenere operazioni economiche internazionali, come l’apertura di linee di credito presso banche estere.
  • Cassazione penale, sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 42701: il richiamo dell’art. 25 del d.lgs. n. 231 del 2001 all’art. 322-bis c.p. ha funzione di estensione soggettiva, sicché anche per la corruzione internazionale sono applicabili all’ente le sanzioni interdittive e le relative misure cautelari.

Rapporti con altre norme

  • Artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.: sono le fattispecie richiamate, di cui la norma estende l’ambito soggettivo.
  • Artt. 357 e 358 c.p.: forniscono i parametri dell’assimilazione prevista dal terzo comma.
  • Artt. 6, 7, 9 e 10 c.p.: regolano la giurisdizione sui fatti commessi in tutto o in parte all’estero.
  • Art. 322-ter c.p.: prevede la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto.
  • Art. 346-bis c.p.: il traffico di influenze illecite riguarda anche la mediazione verso i soggetti dell’art. 322-bis c.p.
  • Art. 25 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: fonda la responsabilità dell’ente per la corruzione internazionale.